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LE SCADENZE DEL MESE |
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 | Titolo | IMPIANTI DI COMBUSTIONE |  | | Data scadenza | (30 settembre 2007) |  |
| Soggetto Obbligato |
Gli esercenti degli impianti |
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| Adempimento |
Versamento a titolo di acconto, la terza rata trimestrale per l’anno in corso della tassa sulle emissioni di SO2, NOx.). La tassa è dovuta nella misura di Euro 53,20 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di Euro 104,85 (lire 203.000) per tonnellata/anno di ossidi di azoto. Inoltre, gli esercenti devono effettuare il conguaglio relativo all'anno. |
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| Periodicità dell"adempimento |
Trimestrale |
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| Sanzioni |
Sanzione amministrativa pecuniaria per omesso pagamento pari ad una somma cha va da due a quattro volte la tassa dovuta, cui si aggiunge l’indennità di mora. Per ogni altra inosservanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a €1549,37 (prevista dall’art. 50 del T.U. approvato con Dlgs 26/10/1995 n. 504). |
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| Riferimento normativo |
Art. 17 commi 29-33, legge n°449 del 27 dicembre 1997"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" – G. U. del 30/12/1997 n. 302, s.o.; DPR 26 ottobre 2001, n.416:"Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997." - GU del 28/11/2001 n. 277. |
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| Note |
Per grande impianto di combustione s’intende l’insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24/11/1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno dei detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50MW.Entri il 31 marzo di ogni anno deve essere effettuato il conguaglio dei versamenti relativi all’anno precedente unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.
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| Prossima Scadenza |
31 Dicembre 2007 |
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