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DALL'ITALIA
Ulteriore proroga per il passaggio alla Tariffa integrata ambientale

Il comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, differisce al 30 giugno 2010, il termine previsto dall'art. 5, comma 2-quater, del decreto legge 208/2008, relativo all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, di individuazione dei criteri sulla base dei quali devono essere definite le componenti dei costi e determinata la nuova tariffa integrata ambientale, anche con riferimento alle agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale e non continuativo.
Il termine per l’emanazione del regolamento, originariamente fissato al 26 ottobre 2006 (ossia, entro sei mesi dell’entrata in vigore della Parta quarta del D.Lgs. 152/2006), era stato prorogato al 30 giugno 2009 dal citato art. 5, comma 2-quater e, da ultimo, differito al 31 dicembre 2009, dall'art. 23, comma 21, del decreto legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009.
In assenza di ulteriori proroghe, sembrerebbe dunque definito il transitorio relativo all’applicazione della nuova tariffa, disciplinato dall’art. 238 comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Tale norma prevede che la stessa sia determinata dalle autorità d’ambito nei tre mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento di cui si discute, e poi applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Redazione eco-comm


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