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DALL'ITALIA
Modifiche alle norme sul rendimento energetico nell’edilizia

Il D.Lgs. 311/2006 apporta una serie di integrazioni e correzioni al testo del D.Lgs. 192/2005, alla luce dell'esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione delle nuove norme in materia di rendimento energetico nell'edilizia e al fine di rendere conforme la normativa interna di attuazione alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2002/91/CE.

Viene, in particolare, estesa in maniera graduale la certificazione energetica anche a tutti gli edifici preesistenti alla data in vigore del D.Lgs. 192/2006, collegando, tuttavia, l’obbligo di certificazione all'immissione dell'edificio sul mercato immobiliare. L’estensione agli edifici preesistenti deve avvenire secondo la seguente gradualità: a partire dal 1° luglio 2007, l’attestato deve essere obbligatorio nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici di superficie utile superiore ai mille metri quadrati; a decorrere dal 1° luglio 2008, per il trasferimento a titolo oneroso di interi immobili di superficie utile fino a mille metri quadrati; dal 1° luglio 2009, esso diventa infine obbligatorio per il trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
Tale modifica rende la normativa interna più aderente al dettato comunitario; ai sensi dell’art. 7 della direttiva deve infatti essere messo a disposizione un attestato relativo al rendimento energetico in fase non solo di costruzione ma anche di locazione o compravendita di un edificio. La certificazione, che deve risalire a non più di dieci anni prima, è finalizzata a fornire informazioni utili per le potenziali utenze, in modo da consentire ai consumatori di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche dell’edificio.
Si è ritenuto inoltre opportuno rendere la certificazione energetica, a partire dal 1° gennaio 2007, prerequisito essenziale per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni, quali sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti.
Dalla medesima data tutti in contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali comunque figuri un committente pubblico, devono prevedere la predisposizione, entro i primi sei mesi di vigenza del contratto, dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata.

Si rammenta che la direttiva 2002/91/CE contiene quattro elementi principali:

Istituzione di un quadro generale per un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici
L’approccio integrato nei confronti delle prestazioni energetiche degli edifici (già adottato in diversi Stati membri, quali Germania, Paesi Bassi, Inghilterra, Francia, Irlanda) tiene conto, oltre che della qualità dell’isolamento termico, di fattori quali: gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, l’energia usata per la ventilazione, gli impianti di illuminazione, la posizione dell’edificio, il recupero di calore, l’apporto di calore dal sole e da altre fonti energetiche rinnovabili.
L’estensione di tale approccio integrato alla totalità degli Stati membri, dovrebbe consentire la realizzazione di di un contesto omogeneo per le iniziative degli Stati membri a favore del risparmio energetico nel settore dell’edilizia, permettendo, da un lato, alle utenze di operare raffronti tra edifici, facilitando, dall’altro, il lavoro di architetti e costruttori chiamati ad applicare le norme in più Stati membri diversi.
Sulla base del quadro generale delineato nell’allegato alla direttiva, gli Stati membri devono applicare una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici. Tale metodo di calcolo integrato può essere differenziato a livello nazionale o regionale.

Applicazione di norme minime sul rendimento energetico agli edifici di nuova costruzione e a determinati edifici esistenti in fase di ristrutturazione
Gli edifici di nuova costruzione, nonché gli edifici esistenti di grandi dimensioni (di oltre 1 000 metri quadrati), devono rispettare limiti minimi di rendimento energetico calcolati in base alla metodologia integrata. Tali requisiti devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non devono superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

Introduzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione ed esistenti
In fase di costruzione, locazione o compravendita di un edificio, dovrà essere messo a disposizione un attestato relativo al rendimento energetico. Questi certificati, accompagnati da un’informazione sulle temperature interne raccomandate ed effettive, dovranno essere pubblicati anche negli edifici pubblici. Tre le informazioni esposte potrà figurare la gamma delle temperature raccomandate dalle autorità per gli ambienti interni di quella tipologia di edificio e, ove lo richiedano le condizioni climatiche locali, altri fattori meteorologici pertinenti, come l’umidità relativa.

Controllo e valutazione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento
Le caldaie con potenza utile compresa tra i 20 e i 100 a KW e gli impianti di raffreddamento devono essere ispezionati ad intervalli regolari. Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 KW devono essere ispezionate ogni due anni. Per le caldaie a gas, questo periodo può essere esteso a quattro anni. Se la caldaia ha più di 15 anni di età deve essere ispezionato l’intero impianto termico e devono essere forniti all’utenza suggerimenti in merito a soluzioni alternative che possono ridurre il consumo energetico. Le certificazioni e le ispezioni devono essere effettuate da personale qualificato ed indipendente.

Redazione eco-comm

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